“SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA VERTEBRALE E GRUPPO ITALIANO SCOLIOSI”
STATUTO
ART.1 - E’ costituita un’Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA VERTEBRALE E GRUPPO ITALIANO SCOLIOSI”.
ART.2 - L’Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro; essa si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:
a) promuovere ed incoraggiare lo studio, la ricerca, la prevenzione e la cura della scoliosi e di altre forme di patologia vertebrale;
b) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a questo campo.
ART.3 - La sede legale dell’Associazione è in Roma, Via Nicola Martelli n.3, presso la Segreteria della “Società Italiana di Ortopedia e Traumatologìa”.
ART.4 - La durata dell’Associazione è illimitata. PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI
ART.5 - Il patrimonio dell’Associazione costituito dalle quote associative, il cui ammontare verrà determinato annualmente dall’Assemblea, da lasciti di enti e di privati, da liberalità e da contributi di ogni genere.
ART.6 - Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno di dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro il trentuno marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
ASSOCIATI
ART.7 - L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: soci ordinari, onorari, aderenti e corrispondenti.
ART.8 - Soci ordinari sono i laureati in medicina e chirurgia che si dedicano in particolare allo studio ed al trattamento della scoliosi e delle altre forme dì patologia vertebrale.
Soci onorari possono essere coloro che hanno acquisito meriti speciali nel campo della scoliosi e delle altre forme di patologia vertebrale.
Soci aderenti sono i laureati in medicina e chirurgia che si interessano o intendono dedicarsi a questo campo.
Soci corrispondenti sono coloro che si dedicano alla materia e che risiedono all’estero.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
ART.9 - Per l’ammissione dei soci ordinari o aderenti o corrispondenti, il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente dell’Associazione, accompagnata da una dettagliata documentazione della propria attività nel settore e da una lettera di presentazione di due soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo verificherà le credenziali del richiedente e deciderà l’accettazione e la categoria dei soci di appartenenza.
Ogni anno, fatta eccezione per la prima Assemblea, non potranno essere nominati più di cinque soci ordinari.
ART.1O - L’associato partecipa alla vita ed ai risultati di studio dell’Associazione ed è tenuto all’osservanza delle norme statutarie, nello spirito degli scopi della stessa.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato, di qualsiasi tipo, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART.11 - L’associato provvede al versamento della quota asso ciativa in occasione dell’Assemblea annuale.
L’associato che entro trenta giorni dal ricevimento di un secondo sollecito non abbia provveduto al versamento della quota si considera rnoroso.
L’associato moroso decade dal diritto di far parte dell’Asso ciazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.12 - Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Probiviri;
- il Comitato di Redazione.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART.13 - L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai soci ordinari, onorari, aderenti e corrispondenti; essa è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l’anno, entro il trenta giugno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo.
Su richiesta del Presidente e per motivate ragioni potranno tenersi altre Assemblee.
ART.l4 - L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci di qualsiasi categoria.
Essa delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Probiviri e del Comitato di Redazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
ART.15 - Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci di qualsiasi categoria; essa delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.
ART.16 - Ogni associato, di qualsiasi categoria, ha diritto di voto in Assemblea; ogni associato partecipante all’Assemblea può avere una sola delega da altro associato.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.17- Il Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea è composto di sette membri e dura in carica due anni.
Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo e per nomina assembleare sono nominati il Presidente, quattro Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica quattro anni con possibilità di riconferma.
ART.l8 - Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza di voti dei presenti.
ART.19 - In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri si dovrà convocare tempestivamente l’Assemblea per la loro sostituzione; nelle more della convocazione, il Consiglio Direttivo funzionerà ugualmente nella sua composizione ridotta. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario ed uno dei Consiglieri rimasti in carica ovvero uno dei Consiglieri dimissionari dovranno tempestivamente convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
ART.20 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione. Egli è nominato dall’Assemblea e dura in carica due anni.
ART.2l - Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
ART.22 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART.23 - In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio, decurtato dalle passività, verrà devoluto ad associazioni od enti aventi scopi analoghi od affini o a fini di pubblica utilità.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART.24 — Le controversie nascenti dalla esecuzione o interpretazione del seguente statuto saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo dai due arbitri così nominati; in caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede 1’Associazione.
Il Collegio Arbitrale pronuncerà secondo equità.
REGOLAMENTO INTERNO
ART.25 - I rapporti interni dell’Associazione sono disciplinati da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
Ogni modifica del medesimo è di competenza dell’Assemblea con le maggioranze di cui all’art.14.
NORMA DI RINVIO
ART.26 - Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
F.to Giuseppe Guida F.to Marco Crostelli F.to Luigi Gallori Notaio
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